LEGGE SULLA TUTELA DELLE IMMAGINI -LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE - LEGGE SULLA PRIVACY
LA
PROTEZIONE DEL DIRITTO DELLE IMMAGINI DIGITALI ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FOTOGRAFI PROFESSIONISTI IN GENERALE In ogni Stato l’immagine fotografica è tutelata da una serie di
leggi di fondo e dai successivi aggiornamenti: il fatto che la
fotografia sia realizzata, diffusa e duplicata con strumenti digitali
non sposta di una virgola la sostanza del diritto dell’autore, e
dell’illecito di chi ne fa un uso non autorizzato. Semplicemente, il
mezzo digitale ha reso più facile e più "produttivo" il
furto di immagini, che resta comunque tale. Disporre di una pistola
rende più semplice la rapina, rispetto all’uso di un pugnale, ma si
tratta sempre di una rapina. In Italia, la legge che prevede che chi ha eseguito delle fotografie
ne sia, fino a prova contraria, titolare dello sfruttamento, è la legge
633/41, aggiornata dal dpr 19/79 e, recentemente, dal Dlgs 154/97. Negli
altri Paesi vigono
legislazioni spesso fra loro differenti, ma grazie al cielo armonizzate
da una serie di accordi plurilaterali. Le implicazioni di questa
legislazione sono estese, negli elementi basilari, a tutto il mondo,
grazie alla Convenzione
Internazionale di Berna del 1971, la
Convenzione Universale del diritto d’autore, e la Direttiva
93/98/cee che armonizza la durata della protezione per tutti i Paesi
dell’Unione a 70 anni dalla morte dell’autore. Che si tratti di immagini digitali od analogiche, sono protette, recita la legge, "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia". RIPRODUZIONE DI IMMAGINI SU QUALSIASI
SUPPORTO DIGITALE Riprodurre un’immagine su un CD-Rom, un Photo CD, un sito Internet
o qualsiasi altro impiego multimediale on-line od off-line, purché sia
destinato ad essere diffuso, è l’esatto equivalente del riprodurla a
stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito
nel caso della riproduzione per "archiviazione" (su CD, ma
anche su disco fisso), è incontestabile che la riproduzione in molti
esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque
autorizzato. Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di
riprodurre immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli
autori delle foto. Data
la scarsa controllabilità degli impieghi multimediali off-line
(bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi
illeciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo,
prosperano. PROTEZIONE FISICA DEI FILES Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione
"fisica" delle immagini. Le chiavi di marcatura elettronica
non risolvono il problema alla base: sistemi come il Digimarc includono
un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre la buona volontà
di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un
po’ come applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e
sperare che non venga rubata. I sistemi, invece, che introducono una
vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’uso
dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto
acquisito, garantiscono la protezione nel primo impiego. Il file "sprotetto"
può poi essere clonato. In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su
chi ha fatto un utilizzo indebito, una volta che l’illecito viene
scoperto. *** Concretamente. Sono tre le possibilità per rivalersi sull’utilizzatore indebito,
prima di intentare una causa (soluzione lunga, esasperante e
consigliabile solo come rimedio estremo). a) Inviare una raccomandata AR all’utilizzatore, che –
riassumendo gli estremi dell’illecito scoperto – riporti una diffida
più o meno in questi termini: ".... Ai sensi degli articolo 20 e
seguenti, ed 87 e seguenti della legge
633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, (oppure, per utilizzi
internazionali: ai sensi della Convenzione
Internazionale di Berna del 1971) tale utilizzo si configura come un
evidente lesione dei nostri diritti di sfruttamento economico e dei
collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del caso,
chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione
di un diritto di lire xxx, da liquidare entro e non oltre il giorno xx/xx/xx.
In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro, procederemo
senz’altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria
che cautelare, con richiesta di sequestro dell’opera, e conseguente
aggravio di spese a vostro carico." b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla
propria associazione professionale. c) Dare mandato alla Siae.
In questo caso, è la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo
tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un
costo iniziale di poche decine di migliaia di lire in bolli) venga
conferito prima che avvenga l’illecito. *** Qualche esempio internazionale. La giurisprudenza italiana è ancora molto povera di sentenze
relative a questi aspetti, anche a causa dei tempi scandalosamente
lunghi delle nostre cause civili. Per questo motivo, molte delle
controversie, nate negli ultimi anni, sono ancora in giudizio e mancano
sentenze definitive. E’ possibile chiedere maggiore documentazione, a
mano a mano che si forma, iscrivendosi all’associazione
professionale. Anche nella casistica internazionale si trova abbastanza poco, e si
intravedono segni di "miglioramento" solo negli ultimi tempi. Ad esempio, il 19 agosto 1997, la Corte federale di Amburgo, in
Germania, aveva respinto la causa intentata da settantadue fotoreporter
che si erano riuniti in gruppo per promuovere un procedimento legale
contro la rivista settimanale tedesca Der Spiegel, a causa della
riproduzione non autorizzata e perfino non pagata delle loro immagini,
per realizzare un CD-Rom che riportava le pagine della rivista stessa. L’argomentazione della Corte era basata sul fatto che i giudici
tedeschi hanno visto nella realizzazione di un CD-Rom l’equivalente
dell’immagazzinamento delle pagine su un microfilm, per la
conservazione dei dati. Precedente pericoloso, questo, per via del fatto
che confondeva fra analogia del supporto (che in un certo senso può
essere considerato analogo) ed analogia di utilizzo. Nessuna rivista,
infatti, realizza un microfilm che poi diffonde in allegato. E’
infatti il fatto di operare una diffusione adatta all’uso che genera
una lesione del diritto degli autori. Grazie al cielo, esistono anche tribunali più illuminati, e
l’esperienza dei giudici si evolve: poco tempo dopo, la Corte
distrettuale di Amsterdam, il 24 settembre 1997 ha riconosciuto a tre
giornalisti i loro "diritti di uso elettronico di immagini di
fotogiornalismo", descrivendo come lesione del diritto d’autore
la riproduzione delle immagini che, già utilizzate dal grande
quotidiano De Volksgrant, erano state riutilizzate, senza pagarle, per
un CD-rom e per la diffusione in Internet. I legali del quotidiano
avevano tentato una linea di difesa - appunto, rifiutata dalla Corte -
basata sul concetto che i giornalisti non avevano precedentemente
contestato nulla alla registrazione delle stesse immagini, con scopi di
archiviazione. Interessante anche la sentenza della Corte regionale di Strasbourg
(in Francia) che, il 3 febbraio 1998, ha condannato una ditta di
produzioni multimediali a pagare i diritti a un gruppo di
fotogiornalisti del quotidiano locale Les Nouvelles d’Alsace. Le
immagini erano state "scippate" per la diffusione via etere,
su supporto digitale ed Internet, con il pretesto della realizzazione a
nome del giornale, all’interno di un accordo collettivo di lavoro. Il
giudice ha però ritenuto che non fosse possibile il trasferimento
automatico di diritti per utilizzi e per mezzi che non esistevano
all’epoca degli accordi. LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Di fondo, è valida la legislazione del Paese d’origine
dell’autore, con rare eccezioni. Inoltre, esistono due regole comuni ricorrenti: a) Fra gli Stati fra di loro accordati, esiste un esplicito accordo
alla reciprocità: sono protette in un Paese le opere di uno straniero
se il Paese dello straniero riconosce al Paese di destinazione eguale
protezione). In sostanza, proteggo i tuoi cittadini se mi garantisci di
proteggere i miei. b) L’esclusione dalla protezione nel caso in cui nel Paese
d’origine l’immagine sia caduta in pubblico dominio, e cioè sia
trascorso il periodo che, nel Paese d’origine, è individuato come
periodo massimo della protezione del diritto. E’ considerato – generalmente – come Paese di origine: 1) Il Paese in cui ha cittadinanza l’Autore, fino a quando la
fotografia non viene pubblicata (riprodotta in molteplici esemplari e
diffusa) 2) Il Paese in cui è avvenuta la prima pubblicazione (a
pubblicazione avvenuta), ed indipendentemente dalla nazionalità
dell’Autore. Poiché le norme di base sono previste dalle convenzioni
internazionali, ma quelle dettagliate sono proprie delle singole
nazioni, per le opere pubblicate per la prima volta in altri Paesi è
necessario rifarsi alla loro specifica
legislazione. LA CONVENZIONE UNIVERSALE DI BERNA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE Esistono due grandi accordi, per la protezione delle opere nei
diversi Stati. La CONVENZIONE
INTERNAZIONALE di Berna, stilata nella sua prima stesura il 9
settembre 1866 (il secolo scorso), e ora attiva nella stesura di Parigi
del 1971, che raggruppa la maggioranza dei Paesi i cui mercati sono
interessanti; La CONVENZIONE
UNIVERSALE del diritto d’autore, che ha la sua prima stesura nel
1952 ed una ratifica sempre a Parigi nel 1971; questa convenzione è
estesa ad un maggior numero di Paesi. La Convenzione Internazionale di Berna, ratificata a Parigi il 24
luglio 1971 garantisce un’omogeneità di fondo nel trattamento degli
autori degli Stati che fanno parte dell’accordo (la maggior parte dei
Paesi industrializzati). Concretamente, la convenzione universale garantisce una durata minima
di protezione di 25 anni (a meno che la protezione non sia più estesa
nel Paese di origine) . La Convenzione Universale, invece (quella estesa a più Paesi),
specifica i semplici adempimenti da rispettare, anche se, per le
fotografie, prevede una protezione minima di soli 10 anni. Anche se nel Paese nel quale si invoca la protezione è prevista una
qualche formalità, lo straniero che invochi la protezione delle sue
opere in tale Paese aderente alla convenzione non deve rispettare alcuna
formalità, se non quelle di: a) Curare che sia indicato, nella prima pubblicazione delle immagini,
il suo nome come autore, e l’anno di prima pubblicazione. b) Curare che, sempre dalla prima pubblicazione, sia indicato il
simbolo internazionale di copyright ©. L’uso di tale simbolo non solo
è pienamente libero (cioè, non occorre richiedere alcuna
autorizzazione, ma è l’unica formalità richiesta per fare applicare
la protezione internazionale. Le eventuali formalità andranno tuttavia adempiute per intentare
un’eventuale causa. TESTO DELLA CONVENZIONE UNIVERSALE DI
BERNA (Accolto dalla quasi totalità dei Paesi) (il testo originale è stato redatto nelle tre lingue –
equipollenti – inglese, francese e spagnolo). Any Contracting
State which, under its domestic law, requires as a condition of
copyright, compliance with formalities such as deposit, registration,
notice, notarial certificates, payment of fees or manufacture or
publication in that Contracting State, shall regard these requirements
as satisfied with respect to all works protected in accordance with this
Convention and first published outside its territory and the author of
which is not one of its nationals, if from the time of the first
publication all the copies of the work published with the authority of
the author or other copyright proprietor and the year of first
publication placed in such manner and location as to give reasonable
notice of claim of copyright. 2) The
provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from
requiring formalities or other conditions for the acquisition and
enjoyment of copyright in respect of works first published in its
territory or works of its nationals wherever published. 3) Pre
provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from
providing that a person seeking judicial relief must, in bringing the
action, comply with procedural requirements, such as that the
complainants must appear through domestic counsel or that the
complainant must deposit with the court or an administrative office, or
both, a copy of the work involved in the litigation; provided that
failure to comply with such requirements shall not affect the validity
of the copyright, nor shall any such requirements be imposed upon a
national of another Contracting State if such requirement is not imposed
on nationals of the State in which protection is claimed. 4) In each
Contracting State there shall be legal means of protecting without
formalities the unpublished works of nationals of other contracting
States. 5) If a
Contracting State grants protection for more than one term of copyright
and the first term is for a period longer that one of the minimum
periods prescribed in Article IV, such State shall not be required to
comply with the provisions of paragraph 1 of this Article in respect of
the second or any subsequent term of copyright. Article IV (...) 2) The term of
protection for works protected under this Convention shall not be less
then the life of the author and 25 years after his death. (...) 3) The
provisions of paragraph 2 shall not apply to photographic works or to
works of applied arts; provided, however, that the term of protection in
those Contracting States which protects photographic works, or works of
applied arts in so far as they are protected as artistic works, shall
not be less than ten years for each of said classes of work. (...) TESTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DI BERNA (Accolto dai maggiori Stati, anche se in numero
inferiore a quelli della Convenzione Universale) (...) art. 2)
The expression of 'Literary and artistic works» shall include every
production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may
be the mode or form of its expression, such as (...) photographic works
to which are assimilated works expressed by a process analogous to
photography; (...) Art. 6 bis)
Independently of the author's economic rights, and even after the
transfer of the said rights, the author shall have the right to claim
authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or
other modification of, or other derogatory action in relation to, the
said work, which would be prejudicial to his honour or reputation. (...) Art. 7 (...) c.4) It shall
be a matter for legislation in the countries of the Union to determine
the term of protection of photographic works (...)however, this term
shall last at least until the end of a period of 25 years from the
making of such a work. LA FUNZIONE DELLA SIAE IN ITALIA Cosa è la SIAE La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è ben nota sul
panorama nazionale ed internazionale per essere la società che – per
Legge – è preposta alla tutela del diritto d’autore. La stessa
Legge sul diritto d’autore
(633/41) prevede, espressamente, che i diritti degli autori
vengano difesi e rappresentati dalla SIAE. In nome di un rapporto di collaborazione attivo ormai da anni fra
SIAE e TAU Visual,
la nostra Associazione cura per i Soci la pratica per la protezione
tramite la SIAE. Per la fotografia, anche grazie alla collaborazione con
la nostra associazione, è stato individuato un sistema particolarmente
interessante per la protezione dei fotografi. A chi può interessare questa cosa L’intermediazione della SIAE interessa tutti i fotografi che
abbiano una produzione fotografica creativa che venga utilizzata anche
mediante riproduzioni su riviste, libri, edizioni a stampa, supporti
multimediali sia in rete che off-line. In tutti gli altri casi (foto di cerimonia, foto esclusivamente
commerciale, ecc) l’interesse è relativo. Quale è il vantaggio del conferire
mandato alla SIAE Alla SIAE si può essere iscritti, ma una forma più semplice e
decisamente più economica è quella di conferire alla SIAE – sezione
Olaf (Opere Letterarie, Artistiche e Figurative) un MANDATO per la
protezione delle proprie opere. In forza di tale mandato, la SIAE gestisce le autorizzazioni e la
riscossione dei diritti di pubblicazione di tutte le riproduzioni delle
opere del fotografo, ad eccezione dei lavori eseguiti su
commissione. Concretamente, nel settore fotografico, questo
significa che il fotografo continua a gestire i suoi clienti diretti,
mentre diviene compito della SIAE sia l’autorizzare terzi alla
riproduzione da cataloghi, CD, altre pubblicazioni, sia l’intervenire
per riscuotere i diritti delle pubblicazioni indebite di cui il
fotografo si dovesse accorgere. In pratica, quando interviene la SIAE Se il fotografo
gestisce il rapporto di lavoro con il suo committente, la SIAE non
interviene. Se un editore intende
riprodurre le immagini del fotografo, dopo averle notate in una loro
precedente pubblicazione (ad esempio libri, mostre, giornali, CD, ecc),
si rivolgerà alla SIAE (e non al fotografo) per avere
l’autorizzazione alla pubblicazione e per pagare i relativi diritti. Se il fotografo si
accorge di un pubblicato indebito (cioè non autorizzato) delle sue
immagini creative, segnala il caso alla SIAE, che si attiva (con tutto
il peso e l’autorevolezza del nome SIAE…) per riscuotere i diritti
di utilizzo. Quando la SIAE riscuote i diritti… Trattiene il 15% della cifra riscossa e versa il resto al fotografo
che le ha conferito mandato. Cosa costa conferire il mandato alla
SIAE Il mandato in sé è gratuito, e dura cinque anni. E’ rinnovabile
alle stesse condizioni. Inizialmente occorre spendere 40.000 lire in
marche da bollo e, se si chiede a TAU Visual di seguire la pratica,
accludere 10.000 in francobolli per un parziale rimborso delle spese
vive di spedizione e di segreteria. Ogni volta che la SIAE incassa dei diritti, trattiene il 15%
dell’importo per l’intermediazione svolta. Cosa fare concretamente per conferire
il mandato. Ci si può rivolgere direttamente agli uffici centrali o periferici
della SIAE. Per agevolare i fotografi professionisti, e grazie ad un accordo di
collaborazione fra SIAE – Olaf e TAU Visual, è possibile chiedere che
sia l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ad
occuparsi della pratica, evitando così tutte le lungaggini ed i dubbi
collegati alle cose "nuove" e poco conosciute. Per chiedere a TAU Visual di curare gratuitamente la pratica di
mandato SIAE, i SOCI
TAU Visual devono: Inviare la richiesta
per posta (o consegnarla di persona) a TAU Visual - Associazione
Nazionale Fotografi Professionisti – via Manara, 7 – 20122 Milano,
specificando tutti i propri dati personali, compresi: luogo e data di
nascita, e codice fiscale personale (il mandato viene dato
dalla persona fisica, non dalla propria ditta). Accludere due marche
da bollo da lire 20.000 ciascuna, che verranno applicate sulle due copie
del mandato. Accludere alcuni
esempi dei propri pubblicati (da un minimo di 3 ad un massimo di 10
fotografie). Deve trattarsi di lavori pubblicati (rivista, libro,
giornale, opera multimediale, ecc.) Accludere 10.000 lire
in francobolli per partecipare alle spese di spedizioni e segreteria. Accludere un proprio
certificato di nascita in carta libera. Ricordarsi che: Il mandato conferito
alla SIAE ha durata quinquennale. Fatta eccezione per i
lavori commissionati e quindi gestiti direttamente, per far riprodurre
le proprie immagini (ad esempio, al cliente che ha visto le fotografie
dell’autore in una mostra, o in un libro, o su una cartolina) il
fotografo deve instradare il cliente alla SIAE. I diritti di
riproduzione vengono venduti ai prezzi del Tariffario SIAE (pubblicato
anche nell’annuario della fotografia professionale TAU Visual del
1997). Quando si scopre
un’immagine pubblicata indebitamente, non si deve tentare il recupero
diretto, ma il caso va segnalato alla Siae – sezione Olaf della
direzione generale, che interverrà direttamente. IL DIRITTO NEGLI ALTRI PAESI Come accennato, le norme internazionali valgono unicamente per una
protezione di fondo delle opere inedite e create da stranieri. Tuttavia,
al momento della prima pubblicazione in un Paese straniero, è la
legislazione di quest’ultimo a essere determinante. In queste righe vengono passate in rassegna, in forma molto
riassuntiva, le norme di fondo dei diversi Paesi. Per una trattazione
approfondita, chiedere informazioni a TAU Visual (02-55.187.195 ). ARGENTINA La legge è la 12063 del 1957. Le fotografie sono protette per 20
anni dalla data di pubblicazione (articolo 8 e 34 della legge). Le opere
pubblicate per la prima volta in Argentina sono obbligatoriamente da
registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni
internazionali. AUSTRALIA La nuova legge portante è la Copyright Act del 1968, anche se con
una certa frequenza viene emendata con miglioramenti (1980, 1981, 1984,
1986…) L’articolo 33 della legge prevede espressamente la protezione per
le opere fotografiche, senza distinzione fra foto creative o meno, per
50 anni dalla data di prima pubblicazione delle fotografie. Attenzione, però: le fotografie eseguite su commissione, salvo prova
contraria, appartengono al committente (articolo 35). BRASILE La legge base è la 5988 del 1973, poi emendata nel 1983. La protezione è di 60 anni dalla data di produzione ( articolo 45) DANIMARCA La legge è la 158 del 1961. Vedi Paesi
Nordici. FINLANDIA La legge è la 404 del 1961. Vedi Paesi
Nordici. FRANCIA Dopo la Rivoluzione Francese, che aveva abolito tutti i privilegi
(compresi quelli degli editori), nel gennaio del 1791 fu votato il primo
decreto sulla proprietà intellettuale. I successivi emendamenti hanno
poi portato alla nuova legge del 3 luglio 1985, in vigore dal 1 gennaio
1986. Nella stesura del 1957, la legge prevedeva distinzioni fra le
fotografie creative e quelle non creative (come in Italia e Spagna). La
stesura più recente, del 1985, ha invece cancellato tale distinzione,
uniformando il trattamento delle fotografie. La protezione delle opere è di 70 anni dalla morte dell’autore (Cee). Il diritto morale è inalienabile ed illimitato. La legge prevede espressamente (art.31) che le royalties sullo
sfruttamento delle opere debbano essere pagate con proporzione non solo
in relazione alla durata dello sfruttamento, ma anche della destinazione
d’uso, e cioè del tipo di impiego che ne viene fatto. Il2 maggio 1987
Le Journal Officiel (Gazzetta Ufficiale) pubblicava una decisione
dell’apposita Commissione, datata 23 febbraio 1987, che sancisce che
il compenso per opere creative commissionate per finalità pubblicitarie
deve essere definito secondo questi parametri: zona geografica d’uso,
durata, numero delle copie, tipo di supporto. L’autore concorda con il
committente una tariffa di base, che va poi moltiplicata per dei
coefficienti comuni. GERMANIA Al di là degli albori della legge sul DA (legge prussiana del 1837),
la Germania può vantare un’apposita legge del 1907, espressamente
rivolta al Copyright dei lavori Artistici e della Fotografia. La legge base è del 1965, poi ampiamente rivisitata con emendamento
del 1 luglio 1985. La legge mantiene una protezione delle fotografie creative di 75 anni
dopo la morte dell’autore, o di 25 anni dopo la prima pubblicazione
per le fotografie non creative. Le fotografie non creative ma di valore
storico sono protette per 50 anni dalla data di prima pubblicazione. La legge dettaglia specificatamente che non possono essere effettuate
più di sette copie "libere" per uso privato, e fissa delle
tasse annuali per i proprietari di fotocopiatrici… GIAPPONE La nuova legge sul diritto d’Autore (Chosakuken-ho) è la n. 48 del
1970, in vigore dal 1 gennaio 1971. La fotografia è espressamente protetta all’articolo 10 della
legge, paragrafo 8. In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza
semplicemente dell’atto della creazione dell’opera. Fino a prova
contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi
dell’opera. I diritti morali sono inalienabili, ma – generalmente – decadono
con la morte dell’autore. La durata (articolo 55) della protezione per le fotografie è di 50
anni dalla pubblicazione, o dalla sua produzione, se non viene mai
pubblicata. GRAN BRETAGNA E REGNO UNITO La prima legge nel 1774. L’intensa attività di correzione ed
emendamento è poi approdata alla nuova legge del 1988, che ha in parte
rivoluzionato le norme legate alla fotografia. La norma principale in termini innovativi è il fatto che nella nuova
legge del 1988 si prevede che, per i lavori fotografici eseguiti su
commissione, occorre una esplicita pattuizione di cessione dei diritti,
in assenza della quale i diritti restano all’autore. Questa norma ha
di fatto ribaltato la precedente presunzione legale, che lasciava al
committente (addirittura al proprietario dei materiali sensibili) il
diritto di sfruttamento delle immagini. Le fotografie ed i filmati commissionati da privati non possono
essere esposti o pubblicati senza l’esplicito assenso dei committenti
(art 85 della Copyright Act 1988). La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore. KOREA La nuova legge è la 3916 del dicembre 1986, in vigore dal 1 luglio
1987. La fotografia è espressamente protetta all’articolo 4, punto 6. Per i lavori eseguiti su commissione (art 31) a favore di privati,
valgono regole simili a quelle della legge inglese (vedi). La durata della protezione è di 50 anni dalla morte. INDONESIA La nuova legge è la Copyright Act del 1982, emendata nel 1987, della
quale tuttavia non esiste un testo ufficiale in lingue occidentali, per
cui ci si scontra abbastanza spesso con problemi di interpretazione
autentica. Per la fotografia, è previsto un termine abbreviato di protezione di
25 anni dalla prima pubblicazione (articolo 27 comma 2 della legge). ISLANDA La legge è la n.73 del 1972. Vedi Paesi
Nordici. MESSICO La legge di base è la legge sul DA del 1956, poi emendata nel 1981. La protezione è di 50 anni dalla morte dell’autore. Le opere
pubblicate per la prima volta in Messico sono obbligatoriamente da
registrare. Per le altre, valgono le regole delle convenzioni
internazionali. NORVEGIA La legge è la n. 2 del 12 maggio 1960. Vedi Paesi
Nordici. PAESI NORDICI I Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia)
hanno raggiunto un accordo di convenzione che nel 1972 ha armonizzato le
rispettive legislazioni. La norma di base è la durata di 50 anni di protezione dalla morte
dell’autore. Tale durata sta per essere innalzata ai 70 anni dalla
morte dell’autore per effetto dell’armonizzazione dei Paesi CEE. Precedentemente, la durata prevista dalla separata legge sul diritto
d’autore in fotografia prevedeva durate inferiori (da 15 a 25 anni, a
seconda dei Paesi). RUSSIA La legge del 14 febbraio 1987 prevede espressamente che le fotografie
debbano riportare sempre il nome dell’autore e l’anno ed il luogo
della produzione (come in Italia). I termini generali di protezione vanno fino al compimento del 25 anno
dalla morte dell’autore, anche se i singoli Stati sovrani possono
determinare durate diverse per le fotografie (ad esempio, Moldavia ed
Uzbekistan: 15 anni dalla produzione. Kazakistan, 10 anni dalla
produzione). SPAGNA La Spagna ha un’efficiente legislazione sul diritto d’autore a
far data dal 1879, più volte emendata fino alla stesura della nuova
legge del 11 novembre 1987, pubblicata il 17/11/87 ed in vigore dal
7/12/87. In generale, il diritto è riconosciuto all’autore in forza
semplicemente dell’atto della creazione dell’opera. Fino a prova
contraria, è considerato autore chi è indicato come tale negli usi
dell’opera. I diritti morali sono inalienabili. La durata della protezione, armonizzata dalla normativa Cee, è di 70
anni dalla morte dell’autore in caso di fotografia creativa, o di 25
anni dalla produzione in caso di fotografia non creativa, o di
riproduzioni. STATI UNITI D’AMERICA La prima legislazione relativa alla proprietà artistica è del 1790.
E’ interessante notare che la stesura della nuova legge sul diritto
d’autore (1976) ha richiesto più di quindici anni di discussione,
arrivando poi ad una piccola rivoluzione del sistema. Prima della legge del 1976 (in pratica, prima del 1 gennaio 1978) la
protezione delle opere era di 28 anni, rinnovabili di altri 28 (totale
massimo, 56) su esplicita richiesta dell’autore. Dopo la Copyright Act del 1976, la protezione delle fotografie è
passata a 50 anni dalla morte dell'autore, con l’eccezione delle
immagini fatte su commissione o pubblicate in forma anonima o pseudonima,
caso in cui la protezione è di 75 anni dalla prima pubblicazione (o, se
termine più corto, di 100 anni dalla produzione). Dal 1 marzo del 1989, gli USA hanno finalmente aderito alla
convenzione di Berna. Non esiste più obbligo della registrazione delle immagini
fotografiche, anche se – in caso di contenzioso – la precedente
registrazione offre un eccellente appoggio. E’ possibile richiedere i moduli per la registrazione delle opere
alla "hot line" 24h su 24h al numero 001-202-707-9100. E’ possibile la registrazione cumulativa (Bulk registration) di
supporti fotografici che contengano, in sequenze di fotogrammi o
microfilm, più immagini (Classe di registrazione VA). DIRITTO D’AUTORE PER LA FOTOGRAFIA
DIGITALE IN ITALIA La legge di base sul diritto d’autore in fotografia è la 633 del
22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal
Dlgs 154/97, che recepisce la Direttiva 93/98/Cee. Ogni Paese ha diritto a fissare delle proprie norme in relazione al
diritto d’autore per i suoi residenti, mentre per la protezione delle
opere di autori di altri Paesi valgono le convenzioni
internazionali ed universali sul diritto d’autore. Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di
difendere la creatività del fotografo, e non tanto o non solo la sua
professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le
immagini da lui realizzate, come autore. Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative. Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia
interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni
dalla morte dell’autore, ed è sempre obbligatoria la citazione
del nome del fotografo. Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per
20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del
fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti. In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie
immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che
morali. In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad
altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia
avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli
elementi di cessione. Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al
cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è
difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta
ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel
preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in
fattura. E’ quindi indispensabile specificare sempre quale sia la
destinazione d’uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un
certo pagamento. Si intendono trasferiti al cliente quelle destinazioni,
e le altre ne sono automaticamente escluse. Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si
deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state
realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot
fotografie, lire tot" darebbe possibilità al cliente di pretendere
la completa proprietà di tali immagini. PROPRIETA’ DEGLI ORIGINALI DELLE
IMMAGINI DIGITALI Molti fotografi paiono concentrare l'interesse su di un aspetto del
problema - appunto, la proprietà del negativo - che è in realtà un
aspetto secondario, solo derivato da quello che è il punto
determinante: il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico
(vedi diritto d’autore). In parole semplici, il problema risiede in questo: l’originale
dell’immagine digitale, inizialmente, appartiene, evidentemente, al
fotografo. Dato che, in sé, l'originale non ha valore, se viene ceduto
ad altri, ciò avviene perché a questi si riconosce il diritto di far
uso di quel negativo. In sostanza, il negativo (o un equivalente, come la diapositiva
originale) viene ceduto alla persona che ha il diritto di farne uso, per
il tempo che tale diritto permane e per gli usi che si sono concordati.
Se il fotografo cede il diritto di utilizzo per la realizzazione di un
catalogo, il cliente ha diritto a detenere l'originale per il tempo
necessario a questo uso; per essere fiscali, se la concessione del
diritto di utilizzo è della durata di un anno, il cliente potrebbe
trattenere il negativo per questa durata di tempo. Se, invece, il fotografo cede i diritti di utilizzo senza limiti di
tempo, il cliente ha diritto a trattenere il negativo per questo
periodo: cioè, senza limiti di tempo. Non si tratta, dunque, di stabilire "di chi è il
negativo", quanto piuttosto: "chi, in questo momento, gode dei
diritti di sfruttamento economico dell'opera?". E evidente che, se il cliente acquista il diritto di utilizzo di
un'immagine, scaduto il termine di sua competenza deve restituire
l'originale, mezzo col quale tale diritto si esercita. Ci si trova nella
stessa situazione di chi prende in affitto un appartamento per una
stagione; al termine della stagione restituirà le chiavi, e non ha
senso che si impunti per trattenerle. Quello che è scaduto è il
diritto all'uso dell'appartamento, ed è sciocco discutere sul possesso
del mazzo di chiavi. Nel caso delle fotografie effettuate su commissione le disposizioni
della legge 633/41 (articoli 87 e seguenti), fanno sì che, nel caso di
semplici fotografie ed in assenza di accordi scritti, l'originale e
tutti i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando: a) La foto sia stata commissionata dal cliente, e non ci sia alcuna
traccia scritta della destinazione d’uso prevista. b) La foto non sia stata direttamente commissionata, ma ritragga cose
in possesso del cliente, e sia stata a questo venduta in seguito (senza
traccia scritta di destinazione d’uso). c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente,
né ritragga cose del cliente ma, semplicemente, il fotografo abbia
ceduto al cliente il negativo, percependo un compenso, e senza redigere
alcun accordo specifico. DI
CHI È L’ORIGINALE, NEL CASO DEL RITRATTO Unica situazione in cui i diritti e la proprietà del negativo non
passano al committente è quello in cui il soggetto dell'immagine... sia
il cliente stesso. Con una catena logica piuttosto contorta, infatti, la Legge giunge a
sancire come, nel caso che "l'oggetto" ritratto sia il
committente stesso, la proprietà del negativo resta al fotografo (vedi pubblicabilità
delle foto di ritratto). Infatti, all'articolo 98 della Legge si indica come la persona
ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di
consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario
il "permesso" alla pubblicazione implica necessariamente che
il diritto di uso di quella fotografia non appartenga già,
automaticamente, alla persona ritratta, che è comunque dispensata da
chiedere l'autorizzazione. Se in questo caso valesse la regola generale
dell'articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non
avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti è dispensato dal
chiedere l'autorizzazione a terzi. In realtà, evidentemente, la persona
ritratta non è dunque considerata proprietaria di tali diritti e,
dunque non è proprietaria del negativo. Ad ogni buon conto, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in
tal senso, con sentenza del 28/6/1980 n. 4094: la proprietà dei
negativi di ritratto e di cerimonie come matrimonio e simili è del
fotografo, e non del committente. QUANDO
DEVE ESSERE CITATO IL NOME DEL FOTOGRAFO? Tutte le legislazioni
nazionali e le convenzioni
internazionali prevedono un diritto "Morale" collegato
alla realizzazione di immagini fotografiche creative. Tale diritto
comprende l’obbligo (teorico) ed essere citati come autori delle
immagini. Concretamente,
come risaputo, in Italia la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97)
prevede la divisione delle immagini fotografiche dividendole in immagini
creative e semplici fotografie (vedi
diritto d’autore). Dato
che fra "immagini creative" e "semplici fotografie"
non è stata tracciata (né può esserlo) una netta linea di
demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se
esista effettivamente una componente caratteristica non tanto della
abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo apporto
creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare
che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non
solamente di abilità tecnica. La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia
obbligatoria (art. 20 della legge 633/41 per come modificata da Dpr
19/79), ma solo nel caso dell'immagine creativa. Se l'immagine è di
questo genere, il nome dell'autore va citato in ogni caso, anche quando
il cliente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione, ed il
fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si
è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione
dell'autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti
in tal senso. Spesso, nella giurisprudenza passata, si riscontrano casi in cui il
cliente - a fronte di una mancata citazione del nome dell'autore - è
stato condannato ad un risarcimento immateriale, consistente nella
ripubblicazione dell'immagine con l'errata corrige relativo al nome del
fotografo. Questo perché per accordare un risarcimento del danno ci si
trova dinanzi alla necessità di provare con sicurezza l'esistenza del
danno, ed il suo ammontare. In mancanza di elementi certi (quanto e se
il fotografo abbia perso per la mancata citazione del suo nome), viene
condannato il cliente a risarcire con una moneta altrettanto immateriale
ed indefinita. Il fatto che il nome dell’autore venga menzionato dal cliente non
è - come alcuni vorrebbero fra credere - una "pubblicità", e
quindi una forma di cortesia con la quale chiedere sconti o prestazioni
gratuite. Come accennato, la menzione del nome dell’autore è una procedura
prevista dalla legge, che assume i contorni dell’obbligatorietà nel
caso delle immagini che abbiano tratti interpretativi. Negli altri casi,
è utile sfruttare una buona contrattualistica (vedi associazione
professionale) PUBBLICABILITA’
DELLE FOTO DI RITRATTO La
Legge 633 (vedi diritto
d’autore) riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente
dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte. A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di
interesse per il fotografo, in realtà su di questo punto della Legge
sono sorte numerosissime contestazioni; le cause intentate per
inadempienze relative a queste sezioni sono molto più numerose di
quelle relative ad abusi in altri aspetti. Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96:
"il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente". L'indicazione è inequivocabile: fatte salve alcune particolari e
circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto
fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può
opporsi. La conseguenza immediata è particolarmente importante per i free
lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a
riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel
dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il
possesso di quello che viene definito il "release", cioè il
permesso scritto alla pubblicazione. Del "release" non è
possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario,
ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori,
anche se la consuetudine è quella di confidare nell’efficacia del
cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto,
nell’intelligenza delle persone ritratte. NON
OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE: Esiste una nutrita casistica di eccezioni. Vediamole sinteticamente . A) Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della
sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini
informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini
politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere
pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La
Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi
valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è
riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre, sempre la
Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa
concessione. B) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il
caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di
antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva
della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona
può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto. C) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia.
Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente
pubblicabili. D) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine
raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il
volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un aspetto
importante. Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari
(stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà
di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in
servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri). Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che
vieti di fotografare i privati. Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in
occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere
stati ripresi, ed impongano la loro volontà, fino al limite di
impadronirsi del rullino, o di distruggerlo. Questa situazione è, legalmente parlando, un abuso. Il fotografo
spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto,
sia quando l'interlocutore sia più grosso di lui. In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre
lo può essere la pubblicazione del ritratto. Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano,
ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia
riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile
senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della
fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la
manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli
all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle
persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge
sul diritto d'autore. Attenzione!!!
Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in
oggetto è in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FOTOGRAFI PROFESSIONISTI TAU Visual Associati
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